Magazine Società

Processo Berlusconi: profili di imparzialità del giudice e opinioni politiche

Creato il 18 febbraio 2011 da Iljester
18 febbraio 2011 | Diritto, Giustizia, Politica | Permalink

Processo Berlusconi: profili di imparzialità del giudice e opinioni politicheNon v’è dubbio. In Italia la giustizia è anomala, anche quando pretende di essere normale. Soprattutto quando deve giudicare il Primo Ministro italiano… o meglio un preciso Presidente del Consiglio: Silvio Berlusconi.
Vi sembra un’assurdità quella che dico? Pensate davvero che io scriva queste cose perché sono un berlusconiano? Ma neanche per idea! Come ho già più volte detto, non sono un berlusconiano. Ma ho le mie idee e queste idee vengono rappresentate nel centrodestra. Tutto qui.
Sto però divagando… Parlavo di politica e giustizia. Parlavo dei guai giudiziari del Premier, sul quale non voglio discutere nel merito (avendolo già fatto). Anche perché credo che – come spesso è trasparito dai miei commenti su questo blog – qualche volta Berlusconi i guai se li è andati a cercare. Ma questo non significa che egli non debba avere il diritto ad avere un giudizio imparziale oltre ogni ragionevole dubbio. Anzi, proprio per questo, proprio per la carica che ricopre, questo ragionamento dovrebbe essere maggiormente rafforzato.
Non così in Italia, dove la giustizia – considerata dal Luttwak un’anomalia che rende diffidenti gli investitori stranieri – è un potere che in alcuni casi non trova né limiti né confini. Così capita che coloro che devono giudicare il Premier siano giudici, o che lo hanno già giudicato in altri processi che lo vedevano imputato (pronunciandone condanna), oppure hanno aderito a manifestazioni di protesta contro il Governo guidato dal Premier, ovvero hanno sottoscritto appelli contro iniziative legislative di quel Governo presieduto dal Presidente del Consiglio imputato.
E allora la domanda è questa: tralasciando i precedenti processuali, è secondo voi possibile che un giudice che ha aderito (legittimamente) a una manifestazione contro le politiche di un preciso governo, poi possa giudicare serenamente e imparzialmente in un processo in cui è imputato quel capo di quel Governo?
La nostra Costituzione parla di terzietà del giudice naturale precostituito per legge (artt. 25 e 111 Cost.). Ebbene, per quanto riguarda la precostituzione naturale, è indubbio che questa non sia venuta meno nel caso qui discusso, laddove si ritenesse incontestabile la competenza del Tribunale di Milano sui reati contestati a Berlusconi. Epperò, la terzietà mi lascia qualche dubbio, posto che il giudice comunque ha espresso – attraverso le proprie (seppur legittime) posizioni politiche – un giudizio critico nei confronti del Governo guidato dall’imputato. Seppure – sappiamo bene – la giurisprudenza ritenga questo ipotesi non contemplata dalla legge sull’incompatibilità. Non a caso, accadde con il giudice Gandus, quando la difesa di Berlusconi ne chiese la ricusazione per grave inimicizia, e questa venne respinta perché non era provata, non rilevando le opinioni politiche contrastanti.
Invero, come ebbi modo di dire all’epoca, io non fui affatto d’accordo con quelle conclusioni; almeno nel principio. La presunta asetticità del giudice è infatti una condizione che non può essere ritenuta un dogma incontestabile in uno Stato di diritto, soprattutto davanti all’evidenza contraria che si manifesta anche con le opinioni politiche. Eppure, la stessa legge, pur prevedendo – come sappiamo – una serie di meccanismi per garantire l’imparzialità effettiva (e non solo formale) dell’organo giudicante (meccanismi che si concretizzano attraverso gli istituti processual-penalistici della ricusazione e dell’astensione del giudice, disciplinati dagli artt. 36 e 37 c.p.p.), non contempla l’astensione per «opinioni politiche», che certamente (concordando sul punto con la Corte d’Appello) non può essere ricondotta al caso della «grave inimicizia tra il giudice e una delle altre parti private» (art. 36, comma 1, lett. d), perché chiaramente la grave inimicizia richiede qualcosa di più di una mera divergenza politica.
Esiste ed è accertata dunque una lacuna nella nostra legge sulla terzietà del giudice, atta a garantire l’effettiva imparzialità del giudice, anche nel caso di opinioni politiche diverse e opposte che si tramutano in atti concreti avversi, come una manifestazione di piazza, oppure l’adesione a un appello politico-sindacale, o ancora attraverso la pubblicazione di un articolo critico in un quotidiano. Una lacuna che, a mio modesto avviso, non può nemmeno essere colmata dall’ulteriore ipotesi di astensione che prevede «altre ragioni di convenienza», posta l’estrema genericità del dettato (art. 36, comma 1, lett. h).
Il legislatore vi dovrebbe porre rimedio al più presto, ma certamente i tempi non sono questi. Perché sono quasi certo che qualsiasi iniziativa in proposito fatta oggi, rischierebbe di passare per un malcelato tentativo di imporre una legge ad personam per salvare il Cavaliere dalla giustizia. Come a dire: il diritto sacrificato all’opportunità politica contingente. Ossia legge ad personam al contrario…

Dai la tua opinione Processo Berlusconi: profili di imparzialità del giudice e opinioni politiche

Autore: Il Jester » Articoli 1379 | Commenti: 2235

Il Jester è un blog di politica, attualità, cultura e diritto online dal 2007.

Seguimi su Twitter | Pagina Facebook | Contattami

Tags: art. 111 cost., art. 25 cost., art. 36 c.p.p., art. 37 c.p.p., astensione, berlusconi, caso ruby, giudice gandus, giudici di milano, ricusazione, terzietà del giudice, tribunale di milano
  • OkNo
Potrebbero interessarti anche:

Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :